Art. 25

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta, straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.
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