Art. 17
LEGGE 10 novembre 1949, n. 805
In vigore dal 27 nov 1949
L'alinea b) dell'art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:
"b) le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonchè le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principi".
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