Art. 17 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 17

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
L'alinea b) dell'art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente: "b) le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonchè le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principi".
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