Art. 18

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
La prima parte del primo comma dell'art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita dalla seguente: "Per le cooperative e le società, mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso; subordinata alla, esistenza, nello statuto delle seguenti clausole: "
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