Art. 18 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 18

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
La prima parte del primo comma dell'art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita dalla seguente: "Per le cooperative e le società, mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso; subordinata alla, esistenza, nello statuto delle seguenti clausole: "
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