Art. 20 · LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

Art. 20

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805

In vigore dal 27 nov 1949
Fermo restando il pagamento dell'imposta, straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a, ruolo nella misura prevista dall'art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il debito di imposta residuato al 1 luglio 1949 è ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949.
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