Art. 20

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 18 lug 1949
Salvo il caso di forza maggiore, si decade dai benefici previsti nei precedenti articoli, qualora, le nuove costruzioni, le ricostruzioni o gli ampliamenti non siano stati compiuti ai sensi ed entro i termini fissati dall'art. 13 e dall'. Nella stessa decadenza si incorre, salvo sempre il caso di forza maggiore, se i mutui preveduti nell'art. 18 non siano stati effettivamente adibiti alla costruzione delle case di cui all'art. 13 od al pagamento del prezzo di trasferimento. Nelle ipotesi previste nei precedenti commi è dovuta, oltre le normali imposte, una sopratassa pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte stesse.
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