Art. 24
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 18 lug 1949
Sono fatte salve le più favorevoli agevolazioni fiscali e tributarie consentite dalle leggi vigenti.
La esenzione preveduta dall'art. 159, quarto comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è estesa anche ai contadini o lavoratori agricoli che siano proprietari di terreni, alla cui coltivazione attendono prevalentemente con il lavoro proprio o dei loro familiari.
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