Art. 17
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 1 lug 1959
Ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13, che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione, è accordata la riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria.
È esclusa dalle agevolazioni la vendita di negozi, che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato.
La stessa esclusione si applica alla vendita isolata di negozi, che costituiscono unità economiche a sè stanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-07-02;408#art-17