Art. 15

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 8 mar 1960
È concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sulle anticipazioni fatte, per l'acquisto delle aree e per l'inizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative edilizie delle quali facciano parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo