Art. 14
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 12 gen 1958
Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purchè la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria. (9)
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