Art. 14

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 12 gen 1958
Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purchè la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13. Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria. (9)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408 (Art. 14 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.) — Testo vigente | Portale Normativo