Art. 8
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 18 lug 1949
Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello stato di cui all' della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all' del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.
Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per le finanze, sentita l'Associazione delle Casse di risparmio.
È abrogato il n. 7) dell' del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendono vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
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