Art. 1

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 7 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per la concessione dei contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni: lire due miliardi nell'esercizio 1949-50; lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51. Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili. I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955. La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85. Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso.
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