Art. 7

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 30 mar 1952
La Cassa, depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Gassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell' della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni. Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente . La, Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.
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