Art. 2

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 18 lug 1949
All' del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri: 10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari; 11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti; 12) gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali; 13) gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico; 14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti".
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