Art. 4
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 18 lug 1949
All'art. 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:
"Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra, abitazione di almeno tre vani ed accessori.
Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1 luglio 1947, nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.
Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni".
L'art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-07-02;408#art-4