Art. 11

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 18 lug 1949
Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonchè con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.
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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408 (Art. 11 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.) — Testo vigente | Portale Normativo