Art. 19

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 12 gen 1958
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonchè alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955. (1) (9)
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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408 (Art. 19 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.) — Testo vigente | Portale Normativo