Art. 23
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 14 dic 1954
Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-07-02;408#art-23