Art. 23

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 14 dic 1954
Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350 .
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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408 (Art. 23 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.) — Testo vigente | Portale Normativo