Art. 25
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 18 lug 1949
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita, del sigillo dello (Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI -
VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-07-02;408#art-25