Art. 25

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 18 lug 1949
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita, del sigillo dello (Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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