Art. 21

LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

In vigore dal 1 gen 2002
Le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono esteso a tutti gli enti e società di cui all' dello stesso testo unico, e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo