Art. 21
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
In vigore dal 1 gen 2002
Le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono esteso a tutti gli enti e società di cui all' dello stesso testo unico, e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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