Art. 8
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410
In vigore dal 21 lug 1949
La liquidazione degli accordati concorsi sarà fatta a misura dell'esecuzione dei lavori o dell'approvvigionamento del materiale mobile in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della spesa prevista e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori.
Nel caso di riconosciuta necessità, a giudizio insindacabile del Ministro per i trasporti, potranno essere concessi acconti sul concorso totale accordato per gli impianti e per il materiale mobile.
Gli acconti potranno essere accordati anche in pendenza della istruttoria per la determinazione del concorso, nella misura massima di un decimo dell'ammontare del concorso medesimo calcolato provvisoriamente sull'importo approssimativo della totale spesa presunta.
L'impiego degli acconti sarà controllato dai competenti uffici tecnici del Ministero dei trasporti.
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