Art. 11
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410
In vigore dal 21 lug 1949
Con decorrenza 1 gennaio 1950 lo Stato ha diritto di partecipare ai prodotti netti delle ferrovie concesse ogni qualvolta questi eccedano il 6 per cento della parte tuttora esistente del capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una società anonima e negli altri casi del capitale investito nell'azienda ferroviaria, da riconoscersi dal Governo come equivalente a capitale azionario.
La partecipazione dello Stato sarà nella misura della metà della eccedenza.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sarannostabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.
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