Art. 6
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410
In vigore dal 21 lug 1949
La concessione dei concorsi previsti dalla presente legge esclude il diritto dei concessionari a qualsiasi compenso eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei danni di guerra.
Qualora i concessionari avessero già percepito indennizzi per danni di guerra, il relativo ammontare andrà detratto dal contributo.
I decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro coi quali vengono accordati i concorsi, saranno comunicati al Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ed alle Intendenze di finanza delle circoscrizioni in cui si trovano le linee cui si riferiscono i concorsi medesimi.
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