Art. 4
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410
In vigore dal 21 lug 1949
Quando sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, potrà farsi luogo alla sostituzione integrale o parziale della linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema salvo, per la nuova concessione allo stesso concessionario, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di stato in base alle norme vigenti in materia.
Anche per tali casi valgono le disposizioni degli .
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