Art. 10
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410
In vigore dal 21 lug 1949
I concorsi dello Stato e le anticipazioni - già accordati in applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406 - saranno portati in detrazione dei concorsi assegnati in applicazione della presente legge.
I concorsi dello Stato eventualmente già accordati in più per materiale rotabile verranno ridotti nella misura prevista negli della presente legge e, se già pagati, l'eccedenza verrà detratta dalla spesa da prendersi a base per la determinazione totale dei concorsi dello Stato concedibili in applicazione della presente legge.
Qualora i concessionari abbiano usufruito delle anticipazioni bancarie previste dall' del decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346 e di cui al decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, i maggiori concorsi concessi in virtù della presente legge, rispetto alle precedenti disposizioni, saranno attribuiti, fino a concorrenza, alla estinzione anticipata delle anticipazioni stesse, tranne che gli Istituti finanziatori dichiarino di rinunciare al beneficio della garanzia sussidiaria statale e del contributo nel pagamento degli interessi, dal momento in cui la concessione del predetto maggiore concorso diventa operativa.
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