Art. 13
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410
In vigore dal 23 apr 1967
La Commissione interministeriale di cui all'articolo precedente è costituita con decreto del Ministro per i trasporti ed è presieduta dallo stesso Ministro o dai Sottosegretario di Stato per i trasporti.
Di detta Commissione fanno parte:
il direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiederà in caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato;
i due ispettori generali superiori;
il capo del Servizio lavori e costruzioni ed il capo del Servizio affari economici e sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; tre funzionari amministrativi e tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
due funzionari della Direzione generale del tesoro ed uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro per il tesoro; un rappresentante delle aziende municipalizzate;
un rappresentante delle imprese private concessionarie;
un ingegnere libero professionista in materia di trasporti;
un rappresentante del personale autoferrotramviario.
Due funzionari dell'Ispettorato generale predetto eserciteranno le funzioni di segretari.
Il Ministro per i trasporti può chiamare a far parte della Commissione due esperti in materia di costuzioni e di esercizio di linee di trasporto, che avranno voto consultivo.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente il cui voto prevale in caso di parità
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