Art. 18

LEGGE 14 giugno 1949, n. 410

In vigore dal 21 lug 1949
Ferme restando, per le aziende municipalizzate, le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento, il Ministro per i trasporti, in relazione alle finalità della presente legge, esercita, la vigilanza ed il sindacato su dette aziende e su quelle in maggioranza di proprietà dei Comuni o delle Province, ammesse ai benefici previsti, secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410 (Art. 18 Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.) — Testo vigente | Portale Normativo