Art. 9
LEGGE 14 giugno 1949, n. 410
In vigore dal 21 lug 1949
Fino al 31 dicembre 1953 sono consentite le seguenti agevolazioni tributarie:
Le domande, i progetti, i verbali di accertamento, gli atti e contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori e delle provviste, gli stati di avanzamento dei lavori, gli atti di liquidazione e di collaudo, i certificati di liquidazione dei concorsi, gli atti di cessione ed i relativi certificati di riconoscimento sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Ove tali atti debbano essere registrati, sarà dovuta la sola imposta fissa di registro, oltre i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro.
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