Art. 2

LEGGE 14 giugno 1949, n. 410

In vigore dal 21 lug 1949
Per la riparazione del materiale rotabile e d'esercizio di proprietà dei concessionari e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e d'esercizio in sostituzione di quello andato perduto o distrutto può essere concesso un concorso dello Stato sino ai 50 per cento della spesa prevista. Quando il materiale rotabile sia, di proprietà dello Stato e l'Amministrazione governativa non intenda provvedere direttamente alla riparazione ed alla sostituzione, al concessionario, preventivamente autorizzato a provvedere, sarà accordato un concorso sino all'importo totale della spesa necessaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo