Art. 1

LEGGE 14 giugno 1949, n. 410

In vigore dal 21 lug 1949
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione. Le spese relative ai lavori e provviste già effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sarà applicabile l' del decreto medesimo. I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.
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