Art. 7
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per il personale di servizio di ruolo degli Istituti musicali pareggiati:
a) dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
b) dal 21 settembre 1932-X per gli Istituti già pareggiati al 15 maggio 1930-VIII, purchè gli Istituti stessi fossero già eretti in Ente morale o dipendenti da Enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932-X all'obbligo di porsi in condizioni di essere eretti in Ente morale o di porsi alla dipendenza di un Ente morale.
È esentato dall'obbligo della iscrizione il personale di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fosse eventualmente iscritto a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli Istituti dianzi indicati, o assicurato agli Istituti indicati nel secondo comma del successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1941-07-25;934#art-7