Art. 8
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o più Enti, non raggiungano la somma di lire trecento. I personali con salario inferiore a lire trecento, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontapiamente l'onere.
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