Art. 10
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera a) del precedente , iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926-1V a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio 1916, fatta eccezione per i salariati delle Aziende municipalizzate.
Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, i salariati di cui al comma precedente, i quali da data anteriore al 1° gennaio 1916 siano iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, o ad altri Istituti assicurativi.
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