Art. 15
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.
Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente e dal secondo comma dell'art.
17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1941-07-25;934#art-15