Art. 15

LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

In vigore dal 27 set 1941
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente e dal secondo comma dell'art. 17.
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