Art. 24
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
In caso di servizio prestato da un salariato simultaneamente presso due o più degli Enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per i salariati quanto per gli Enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte al salariato medesimo da ciascun Ente.
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