Art. 16
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinqueinila ed i Monti di credito su pegno di la categoria, nonchè gli Istituti di cui alla lettera .f) dell' sono esonerati dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla Cassa medesima.
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