Art. 5
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 18 giu 1952
La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i salariati degli Enti contemplati dal precedente che percepiscano un salario annuo non minore di lire trecento, anche se corrisposto da due o più di detti Enti, e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle date in appresso indicate:
a) dal 1° gennaio 1916 in poi per i salariati dei Comuni e dei Consorzi di Comuni; delle Provincie e dei Consorzi di Provincie; delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei Monti di credito su pegno anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto è disposto dai successivi articoli da 14 a 17; delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 i salariati delle Aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;
b) dal 1° luglio 1924-II in poi per i salariati degli Enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex Impero austro-ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera c);
c) dal 22 aprile 1925-II in poi per i salariati deg Enti sopraindicati compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;
d) dal 1° gennaio 1933-X1 in poi per i salariati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali, salvo quanto è disposto dall'articolo 9;
e) dalla data di costituzione dell'Ente consorziale Per i salariati dei Consorzi fra Comuni e Provincie, eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati;
f) dalla entrata in vigore del presente Ordinamento per i salariati di quegli Istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, già Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o già dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;
g) dal 1° gennaio 1939-XVII per il personale permanente, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con il R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960;
h) dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per i salariati degli altri Enti cui per legge o per decret reale si estendano le disposizioni sulla Cassa di Previdenza.
Dalle date rispettivamente sopraindicate è altresì obbligatoria l'iscrizione per salariati con nomina regolare e con salario annuo non inferiore a lire trecento, assunti dalle date stesse in poi presso gli Enti di cui alle lettere a), - esclusi le Itituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e i Monti di credito su pegno - b) e c) , purchè adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni costituenti la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.
Dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento l'iscrizione obbligatoria è estesa anche ai salariati con salario annuo non minore di lire trecento, che vengano comunque assunti presso uno qualsiasi degli Enti di cui al primo comma del presente articolo e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche. Dall'obbligo dell'iscrizione sono però esclusi i salariati che anteriormente alla data predetta abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa.
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