Art. 13

LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

In vigore dal 27 set 1941
L'iscrizione non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera e) dell', per i quali, anteriomente alla pubblicazione del presente Ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'Ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tali salariati è anche applicabile il precedente .
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