Art. 25
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
I salariati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.
Il capitale formato coi depositi volontari è liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza.
Il titolarè al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 29 e non riversibile alla vedova o agli orfani.
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