Art. 27

LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

In vigore dal 27 set 1941
I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della. Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dai salariati, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quelli dell'emissione del ruolo. Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi. Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.
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LEGGE 25 luglio 1941, n. 934 (Art. 27 Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.) — Testo vigente | Portale Normativo