Art. 4

LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

In vigore dal 27 set 1941
Le entrate della Cassa sono costituite: a) dai contributi dei salariati; b) dai contributi degli Enti; c) dalla ritenuta sulle pensioni; d) dai versamenti volontari; e) dallepenalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente Ordinamento; f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro proventostraordinario; g) dagli interessi sulle attività della Cassa.
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