Art. 4
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
Le entrate della Cassa sono costituite:
a) dai contributi dei salariati;
b) dai contributi degli Enti;
c) dalla ritenuta sulle pensioni;
d) dai versamenti volontari;
e) dallepenalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente Ordinamento;
f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro proventostraordinario;
g) dagli interessi sulle attività della Cassa.
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