Art. 1

LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

In vigore dal 27 set 1941
La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalità giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonchè degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato. Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
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