Art. 3

LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

In vigore dal 27 set 1941
Il patrimonio netto della Cassa di previdenza è ripartito: 1) nellàriserva matematica, valutata ad ogni. quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie 2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica; 3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934#art-3

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