Art. 2
LEGGE 25 luglio 1941, n. 934
In vigore dal 27 set 1941
Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla. relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
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