Art. 9

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero. Per le scuole elementari dipendenti dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'Africa Italiana i contributi annui nella misura di cui al precedente articolo debbono essere liquidati sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti indicati alle lettere f e n) e nel secondo comma del precedente .
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