Art. 7

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni: a) da] 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali con una rendita minore di lire cinquemila fino al 31 dicembre 1940-XIX e un importo di entrate effettive ordinarie minore di lire venticinquemila dal 1° gennaio 1941-XIX in poi; b) dal 1° gennaio 1927-V, gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola elementare amministrate dai Comuni o dai Patronati scolastici contemplati dall'articolo 219 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e passati alle dipendenze dell'Opera nazionale Balilla ai sensi dei Regi decreti 17 marzo 1930-VIII, n. 394 e 12 luglio 1934-XII, n. 1312, e successivamente del Partito Nazionale Fascista (Gioventù Italiana del Littorio) dal 29 ottobre 1937-XVI, in forza del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 310, nonchè nelle istituzioni integrative, susssidiarie e ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche, previste dagli ordinamenti scolastici speciali riguardanti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana; c) dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi Provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte-pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV presso Comuni con regolamento speciale di pensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo