Art. 5

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Il patrimonio netto del Monte-pensioni è ripartito: 1) nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti al Monte in servizio e in pensione e delle loro famiglie; 2) nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica; 3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
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