Art. 2

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo del Monte-pensioni, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
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