Art. 4

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Le entrate del Monte-pensioni sono costituite: a) dai contributi degli insegnanti; b) dai contributi a favore del Monte-pensioni dovuti dallo Stato e dagli altri Enti ammessi al Monte; c) dalla ritenuta sulle pensioni dirette; d) dai versamenti volontari; e) dalle penalità e indennità di mora contemplato dal presente Ordinamento; f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario. g) dagli interessi sulle attività del Monte-pensioni.
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LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176 (Art. 4 Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari) — Testo vigente | Portale Normativo