Art. 4
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Le entrate del Monte-pensioni sono costituite:
a) dai contributi degli insegnanti;
b) dai contributi a favore del Monte-pensioni dovuti dallo Stato e dagli altri Enti ammessi al Monte;
c) dalla ritenuta sulle pensioni dirette;
d) dai versamenti volontari;
e) dalle penalità e indennità di mora contemplato dal presente Ordinamento;
f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario.
g) dagli interessi sulle attività del Monte-pensioni.
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